202017Giu
I reati del voyeur: cosa rischia il guardone?

I reati del voyeur: cosa rischia il guardone?

Nel vocabolario della lingua italiana la voce “voyeurismo” viene descritta quale “parafilia che indica l’atteggiamento e la pratica sessuale di chi, per ottenere l’eccitazione e il piacere sessuale, desidera e ama guardare (oppure spiare di nascosto) persone seminude, nude, intente a spogliarsi, o impegnate in rapporti sessuali con terzi”.
Osservare delle persone nell’atto di spogliarsi o fare sesso a loro insaputa può sembrare, ai più, assolutamente lecito, per quanto moralmente disdicevole.
In realtà, il “guardone” deve fare attenzione a non superare dei precisi limiti posti dalla legge, ed infatti, il codice penale, agli articoli 610 e 615 bis, prevede due reati in cui egli può incorrere, ovvero la “violenza privata” e la “interferenza illecita nella vita privata”, vediamo dunque in cosa consistono questi reati e quali sono gli elementi che li distinguono.
La violenza privata consiste nella condotta di chi “con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa” mentre con il reato di interferenze illecite nella vita privata viene punito chiunque “mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614”.
Per comprendere le differenze tra i due reati appare utile citare un interessante caso di cui si è occupata la Corte di Cassazione nel 2009, ovvero quello in cui l’imputato era stato accusato di aver installato una telecamera nascosta all’interno di una toilette di una stazione ferroviaria.
Questa la tesi della difesa: poiché la telecamera non era stata collocata in un luogo privato l’imputato non avrebbe potuto rispondere del reato di interferenze illecite nella vita privata, al contempo, non avendo mai usato minaccia o violenza nei confronti degli utilizzatori del bagno pubblico, si sarebbe dovuto escludere anche il reato di violenza privata.
Nel terzo grado di giudizio, i giudici romani hanno in parte dato ragione alla difesa, e cioè  hanno riconosciuto che luogo privato è solo quello in cui una persona esplica la propria vita con un minimo di stabilità, motivo per cui hanno conseguentemente escluso il reato previsto dall’art. 615 bis c.p.
Allo stesso tempo, con un ragionamento logico difficilmente contestabile, hanno stabilito che il “guardone” dovesse senz’altro rispondere di violenza privata.
Secondo gli ermellini, infatti, nell’interpretazione del concetto di violenza deve indubbiamente rientrare anche quella cosiddetta “impropria” e cioè quella condotta insidiosa realizzata con “qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione”.
In altre parole, se il guardone  impedisce ai soggetti osservati di acconsentire alla videoregistrazione, proprio poiché agisce a loro insaputa, egli dovrà allora essere punito allo stesso modo di chi ottenga una videoripresa estorcendolo ai protagonisti con l’uso della forza o di minacce.
Naturalmente laddove il voyeur si limiti a sbirciare, senza effettuare alcuna registrazione, un rapporto sessuale consumato in un luogo pubblico, proprio perché in questo caso vi è l’accettazione implicita del rischio di essere osservati, non potrà in alcun modo essere perseguito dalla legge.

Avv. Andrea Ricci

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