82016Set
Sesso sadomaso e diritto di ripensamento “in corso d’opera”

Sesso sadomaso e diritto di ripensamento “in corso d’opera”

La consumazione di un rapporto sessuale può dirsi lecita secondo le norme che regolano il nostro ordinamento in presenza di alcuni requisiti, tra cui la maggiore età dei partner, l’assenza di legami di parentela ed il consenso validamente espresso dagli stessi. A differenza dei primi due presupposti, il consenso è un elemento che può astrattamente venir meno durante il corso del rapporto sessuale cosicché, in tal caso, viene da chiedersi se e quali conseguenze legali possano derivare per il partner che non rispetti il diritto di ripensamento dell’altro a proseguire il rapporto.

Una situazione simile può verificarsi in particolar modo nell’ambito del sesso “sadomaso”, in cui il soggetto masochista consente al sadico di praticargli un crescendo di sofferenze che possono essere protratte sino al limite della sopportazione. Poiché in tali pratiche erotiche anche la simulazione di un rifiuto all’amplesso può costituire fonte di eccitazione, solitamente viene concordata dai partner una parola chiave che, una volta invocata, non deve lasciare più alcun dubbio sulla effettiva volontà di interrompere il gioco erotico.

I giudici della Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare, a tal riguardo, che il consenso, o meglio il diritto a poterne disporre liberamente revocandolo in qualsiasi momento, deve sempre essere rispettato durante tutto il corso del rapporto sessuale, salvo incorrere nel reato di violenza sessuale. Gli ermellini, hanno inoltre specificato che commette lo stesso reato anche chi, nell’ambito di un rapporto sadomasochistico, sottoponga il proprio partner ad atti di violenza del tutto diversi rispetto a quelli precedentemente concordati.

In ogni caso, il consenso alle pratiche sadomaso incontra un limite insuperabile, e cioè quello per cui in tali rapporti non può mai essere leso in maniera irreversibile la salute dei partner. Sarebbe ad esempio impossibile ritenere lecita, ancorché richiesta dal soggetto masochista, una mutilazione significativa di una parte del proprio corpo. A questo punto potrebbe sorgere nei nostri lettori un dubbio, senz’altro legittimo: come può il masochista dimostrare di non aver concordato una determinata prestazione o di aver comunicato al sadico di interrompere quella stabilita in precedenza? Per rispondere a tale interrogativo, tralasciando le rare ipotesi di sottoscrizione di appositi contratti con tanto di consenso informato, come in un noto best seller che qualcuno ricorderà, è sufficiente chiarire che, nel procedimento penale, la vittima del reato può assumere, lei stessa, la veste di testimone sui fatti che abbia denunciato.

Naturalmente, il legislatore italiano non ha potuto fare a meno di considerare che, con riferimento ai reati di natura sessuale, la delicatezza delle circostanze che il testimone dovrebbe esporre all’interno di un’aula giudiziaria comporta la necessità di adottare delle particolari cautele per tutelare il suo diritto alla riservatezza e proprio per tale motivo, l’articolo 427 del codice di procedura penale prevede che se la vittima (tecnicamente, la “persona offesa”) lo ritiene opportuno, può chiedere espressamente al giudice che durante la sua testimonianza il processo venga celebrato in modalità protetta, ovvero senza la presenza del pubblico – “a porte chiuse”.

Avv. Andrea Ricci

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